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Lavori usuranti: quali sono e chi può accedere alla pensione anticipata

Il 1° maggio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze per chi vuole ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti, ovvero particolarmente faticosi e pesanti, e quindi la pensione anticipata. Tale termine, nello specifico, si riferiva ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 2020. Sia per chi ha presentato domanda in tempo utile, sia per chi la presenterà dopo il 1° maggio (accedendo con differimento della decorrenza) e intende comuque avere una precisa idea di requisiti e indicazioni per l’accesso al trattamento pensionistico, è opportuno riepilogare quanto precisato dall’INPS sul tema in oggetto.

Chi può presentare domanda per accedere alla pensione anticipata per lo svolgimento di lavori usuranti?

Come indicato nel messaggio INPS del 29 aprile 2019, n. 1660, possono presentare domanda:

  • i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • i lavoratori notturni a turni;
  • i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Destinatari e decorrenza del trattamento pensionistico

Il messaggio INPS del 29 aprile 2019, n. 1660 specifica, inoltre, sia i termini di decorrenza del trattamento pensionistico anticipato per lo svolgimento di lavori usuranti, nel caso di richiesta presentata oltre il termine del 1° maggio 2019, sia le modalità di presentazione della domanda stessa e della relativa documentazione.

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Quali sono i lavori usuranti che possono destinatari della pensione

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
 

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
 

almeno 35 anni

minimo 61 e 7 mesi* 97,6* almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6*
 

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.

Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
 

almeno 35 anni

minimo 63 e 7 mesi* 99,6* almeno 35 anni minimo 64 e 7 mesi* 100,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6* almeno 35 anni minimo 63 e 7 mesi* 99,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/ 2010 e ss.mm.ii.

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. precedente paragrafo 2.1).

Regime delle decorrenze

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67/2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2019 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a)   un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

b)   due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

c)   tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il differimento di cui articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67/2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2019 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato

In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:

a)   l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b)   l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;

c)   il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Agli interessati che presentano domanda entro il 1° maggio 2019 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2020.

A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

Cosa fare se la domanda non viene accolta?

In caso di problemi con l’accoglimento delle istanze, una soluzione per chi necessita di liquidità è quella di valutare la richiesta di un finanziamento che, per i lavoratori dipendenti, può essere con la nota formula della Cessione del Quinto dello stipendio. Con MyQuinto, ad esempio, è possibile calcolare il preventivo in pochi secondi gratuitamente e online, ricevere consulenza dagli esperti di Spefin Finanziaria S.p.A. per un preventivo ottimizzato e, per chi volesse procedere, richiedere il finanziamento direttamente online.