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Assegno per il nucleo familiare: ecco a chi spetta, come richiederlo e le novità 2019

L’Assegno per il Nucleo Familiare può definirsi, così come si legge sul sito INPS, come “una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi”. L’assegnazione e il computo dell’importo dell’assegno avvengono sulla base della tipologia e della composizione del nucleo familiare (figli a carico e altri criteri), nonché del reddito complessivo del nucleo stesso. Come precisa l’INPS attraverso il proprio portale web, “la prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare”.

A chi spetta: lavoratori dipendenti e determinati titolari di pensione

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta, in sostanza, ai lavoratori dipendenti ed ai titolari di determinate pensioni / prestazioni previdenziali. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, si ricorda che questi (unitamente ai pensionati) possono richiedere anche un finanziamento con Cessione del Quinto dello stipendio o della pensione. In un precedente articolo, inoltre, abbiamo trattato l’argomento dell’ottenimento del trattamento pensionistico anticipato per i dipendenti che svolgono lavori usuranti. Tornando all’assegno per il nucleo familiare, ecco il dettaglio dei destinatari:

  • lavoratori dipendenti del settore privato (c.d. “lavoratori privati”);
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Requisiti, calcolo, domanda, erogazione

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Requisiti per la richiesta

L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

  • il solo richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Requisiti specifici sono previsti per lavoratori stranieri, extracomunitari, rifugiati politici, titolari di pensioni ai superstiti, coniuge/parte di unione civile, nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile e altri particolari casi, per i quali si rimanda alla disciplina di dettaglio illustrata sul sito dell’INPS.

Calcolo assegno familiare: quanto spetta?

Calcolo assegno familiare: quanto spetta? Ecco i criteri

L’importo dell’assegno viene determinato sulla base della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare stesso.
Quali sono i redditi da considerare? In tal senso l’INPS precisa quanto segue:
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato”.

TABELLE ANNUALI ASSEGNI FAMILIARI

Gli importi degli assegni vengono resi noti ogni anno dall’INPS attraverso tabelle la cui validità decorre dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell’anno seguente (fonte: circolare INPS 11 maggio 2018, n. 68).

Chi paga l'assegno e come viene pagato?

Chi paga l’assegno e come viene pagato?

L’ANF viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, nel momento del pagamento della relativa retribuzione lavorativa.
In determinati casi, tuttavia, l’assegno viene erogato direttamente dall’INPS. Questo avviene se il lavoratore è: addetto ai servizi domestici; iscritto alla Gestione Separata; operaio agricolo dipendente a tempo determinato; lavoratore di ditte cessate o fallite; beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Come già evidenziato, l’assegno viene pagato, di norma, con la busta paga al lavoratore dipendente; in caso di assegni erogati direttamente dall’INPS, l’Ente effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale.

Dopo quanto tempo arrivano gli assegni?

Per quanto riguarda la decorrenza, il diritto all’assegno decorre “dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto” (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli).
Se i pagamenti sono subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nella relativa autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi precedenti, gli arretrati spettanti vengono erogati entro cinque anni.

Quando e come fare domanda

Quando e come fare domanda

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

La domanda di variazione va inoltrata anche in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo

Nuova procedura online per le richieste relative all’Assegno per il Nucleo Familiare (anche conosciuto con l’acronimo di ANF): dallo scorso aprile 2019, infatti, è attivo il nuovo iter telematico per richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo. In tal senso e fatte salve le domande già presentate ai datori di lavoro fino al 31 marzo 2019 con la precedente modalità, le domande dovranno essere trasmesse all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite

In caso di domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.

La relativa domanda telematica (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stess
La Cessione del Quinto come soluzione di finanziamento

La Cessione del Quinto come soluzione di finanziamento

Oltre all’assegno familiare, per i lavoratori dipendenti va segnalata anche un’altra possibilità (in caso si necessiti di liquidità) legata alla richiesta di un finanziamento con Cessione del Quinto dello stipendio. Per informazioni, calcolo rapido di un preventivo online o per richiedere un preventivo personalizzato oppure la verifica dei requisiti è possibile accedere alla sezione Preventivo di MyQuinto.

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