Sul portale Inps è stata pubblicata la notizia dei termini di decadenza della cassa integrazione in deroga (cig in deroga). Con la circolare INPS 22 agosto 2019, n. 120, infatti, l’Inps chiarisce in merito alla istruzioni per la compilazione del modello SR41 da trasmettere all’Istituto. Il decreto-legge 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, ha così previsto l’estensione del termine di decadenza relativamente ai pagamenti diretti, da parte dell’INPS, della cig in deroga (CIGD).
Pagamento cassa integrazione in deroga
Per ottenere il pagamento diretto dall’INPS dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), il datore di lavoro deve inviare all’INPS tutti i dati necessari entro il termine massimo di sei mesi “dal termine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. I dati devono essere trasmessi tramite il modello SR41“.
Inps: cassa integrazione in deroga
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale rivolto alle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari.
Tale impossibilità può ricorrere:
- perché esclusi all’origine da questa tutela;
- perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
Cig in deroga: a chi spetta
La CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati aventi con la qualifica di operai, impiegati e quadri. Sono inclusi in tale categoria anche gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che abbiano lavorato presso l’azienda in questione almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.
Cig in deroga: chi può richiederla
Il trattamento di CIGD può essere richiesto dalle imprese, dai piccoli imprenditori e dalle cooperative sociali in riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
Per chi ha bisogno di un prestito o finanziamento
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