La Legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle che consiste in una riduzione delle somme dovute della quale possono beneficiare i contribuenti persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica per carichi derivanti da omessi versamenti dovuti in liquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Il “Saldo e stralcio” riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica:
- quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
- quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
Oltre alla riduzione degli importi dovuti, il “Saldo e stralcio” prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
Per usufruire del “Saldo e stralcio, la Legge n. 145/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.
Accoglimento domanda “Saldo e stralcio” e scadenza rate
Ma cosa succede dopo aver presentato la domanda?
Entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
In abse alla scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Mancato accoglimento della domanda
In caso di rigetto della domanda, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 31 ottobre 2019, una “Comunicazione” con la quale motiva il mancato accoglimento della domanda di adesione al “Saldo e stralcio”.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si precisa che “Laddove, nella stessa domanda siano ricompresi debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, nella stessa Comunicazione il contribuente sarà informato dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento“.
E’ importante segnalare, infine, che per i debiti oggetto di richiesta di “Saldo e stralcio” è impossibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione. Nel caso il debito fosse già oggetto di dilazione alla data di scadenza della prima rata del piano, la precedente rateizzazione sarà revocata e non sarà più possibile ottenerne una nuova.
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